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UIF: Pubblicati i nuovi indici di anomalia Antiriciclaggio

Aggiornamento: 27 giu


Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett. e), consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Essi costituiscono uno strumento di ausilio per i soggetti obbligati ex d.lgs. 231/2007, al fine di rilevare condotte che i medesimi sono tenuti a segnalare all'Unità di informazione finanziaria (UIF) allorquando esse si ritengano integranti operazioni c.d. sospette.

Gli indicatori hanno pertanto la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

È compito della UIF emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomalia rivolti alle diverse categorie di soggetti obbligati, come da ultimo effettuato con provvedimento del 12 maggio 2023.

L'elenzazione deve intendersi non esaustiva nè vincolante, non essendo possibile definire a priori tutte le condotte suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, così come non è possibile qualificare di per sé una operazione come sospetta solo in ragione della sua riconduzione ad uno degli indicatori motivo di sospetto.

La valutazione posta a base della segnalazione deve infatti fondarsi su una valutazione complessiva e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

Il provedimento emanato dall'UIF contiene 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento.

Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle

caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività; gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività; gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

I destinatari devono selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta

attività svolta e quindi quelli da considerare a essi applicabili.

Gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso (ad es. laddove il destinatario ritenga di non svolgere alcuna operatività con soggetti connessi con i paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata di cui all’indicatore 6).

D’altra parte, altri indicatori dovrebbero essere considerati rilevanti da parte di alcune categorie di destinatari (ad es. i prestatori di servizi di pagamento nel caso dell’indicatore 16, i prestatori di servizi di gioco per gli indicatori 22 e 23, i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori per gli indicatori 24 e 25, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale1 e di portafoglio digitale per gli indicatori 26 e 27).

Infine, taluni indicatori possono rilevare nell’ambito di plurimi comparti di attività svolte dai destinatari, anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza (ad es. l’indicatore 26 in materia di crypto-assets potrebbe essere applicato anche da intermediari bancari e finanziari o professionisti che, alla luce della concreta attività svolta, intercettino operazioni sospette basate sull’utilizzo di tali strumenti; gli indicatori 28, 29 e 30 in materia di mandati fiduciari e trust potrebbero essere presi in considerazione da società fiduciarie, intermediari bancari e finanziari, professionisti e prestatori di servizi relativi a società e trust).

Una volta identificati gli indicatori applicabili, i destinatari devono selezionare i relativi sub-indici rilevanti alla luce della concreta attività svolta: ad es. per l’indicatore 9, a fronte di sub-indici tipicamente applicabili a specifici destinatari (9.15 per gli intermediari bancari e finanziari), ve ne sono altri applicabili anche ad altre categorie (9.1 o 9.7 anche per i professionisti).



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