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Legge 3 ottobre 2025, n. 147 - Modifiche alla disciplina dei rifiuti e ai reati ambientali ex D.Lgs. 231/2001

  • Immagine del redattore: SLC
    SLC
  • 7 ott 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

È entrata in vigore la Legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione del Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina penale e sanzionatoria in materia di rifiuti contenuta nel D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), incidendo contestualmente anche sul perimetro applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.


Modifiche al Codice dell’Ambiente

La riforma interviene in modo sistematico sulla Parte IV del Codice dell’Ambiente, rafforzando il presidio penale e riorganizzando le fattispecie in materia di gestione dei rifiuti. In particolare:

  • è stata rimodulata la disciplina dell’abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255);

  • sono stati introdotti i nuovi delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis) e di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter);

  • è stato rafforzato il trattamento sanzionatorio delle ipotesi di gestione non autorizzata e discarica abusiva (art. 256);

  • è stata ulteriormente irrigidita la disciplina della combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis);

  • sono stati rafforzati i presìdi in materia di tracciabilità, trasporto e documentazione dei rifiuti (art. 258, con particolare riferimento al comma 4);

  • è stata confermata e aggiornata la disciplina sulle spedizioni illegali di rifiuti (art. 259);

  • è stata introdotta una circostanza aggravante generale per i fatti commessi nell’ambito dell’attività di impresa o di un’attività organizzata (art. 259-bis).


Impatto sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)

Le modifiche hanno riflessi diretti anche sul sistema della responsabilità da reato degli enti. L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, dedicato ai reati ambientali, ricomprende ora espressamente, tra i reati presupposto:

  • l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006);

  • l’abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006).

Rimangono inoltre rilevanti, e risultano rafforzate in termini di esposizione sanzionatoria, le ulteriori fattispecie ambientali già ricomprese nel catalogo 231, tra cui quelle relative alla gestione non autorizzata, alla combustione illecita, alla tracciabilità e alle spedizioni illegali di rifiuti.


Profili di rilevanza per gli enti

Alla luce della riforma, gli enti operanti in settori esposti al rischio ambientale sono chiamati a verificare l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi, con particolare riguardo ai sistemi di gestione dei rifiuti e ai controlli interni. Per gli enti dotati di Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, si rende necessario valutare l’aggiornamento della mappatura dei rischi ambientali e dei protocolli di prevenzione, tenendo conto delle nuove fattispecie introdotte e dell’inasprimento del quadro sanzionatorio.


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