Legge 3 ottobre 2025, n. 147 - Modifiche alla disciplina dei rifiuti e ai reati ambientali ex D.Lgs. 231/2001
- SLC

- 7 ott 2025
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È entrata in vigore la Legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione del Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina penale e sanzionatoria in materia di rifiuti contenuta nel D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), incidendo contestualmente anche sul perimetro applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Modifiche al Codice dell’Ambiente
La riforma interviene in modo sistematico sulla Parte IV del Codice dell’Ambiente, rafforzando il presidio penale e riorganizzando le fattispecie in materia di gestione dei rifiuti. In particolare:
è stata rimodulata la disciplina dell’abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255);
sono stati introdotti i nuovi delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis) e di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter);
è stato rafforzato il trattamento sanzionatorio delle ipotesi di gestione non autorizzata e discarica abusiva (art. 256);
è stata ulteriormente irrigidita la disciplina della combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis);
sono stati rafforzati i presìdi in materia di tracciabilità, trasporto e documentazione dei rifiuti (art. 258, con particolare riferimento al comma 4);
è stata confermata e aggiornata la disciplina sulle spedizioni illegali di rifiuti (art. 259);
è stata introdotta una circostanza aggravante generale per i fatti commessi nell’ambito dell’attività di impresa o di un’attività organizzata (art. 259-bis).
Impatto sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)
Le modifiche hanno riflessi diretti anche sul sistema della responsabilità da reato degli enti. L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, dedicato ai reati ambientali, ricomprende ora espressamente, tra i reati presupposto:
l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006);
l’abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006).
Rimangono inoltre rilevanti, e risultano rafforzate in termini di esposizione sanzionatoria, le ulteriori fattispecie ambientali già ricomprese nel catalogo 231, tra cui quelle relative alla gestione non autorizzata, alla combustione illecita, alla tracciabilità e alle spedizioni illegali di rifiuti.
Profili di rilevanza per gli enti
Alla luce della riforma, gli enti operanti in settori esposti al rischio ambientale sono chiamati a verificare l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi, con particolare riguardo ai sistemi di gestione dei rifiuti e ai controlli interni. Per gli enti dotati di Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, si rende necessario valutare l’aggiornamento della mappatura dei rischi ambientali e dei protocolli di prevenzione, tenendo conto delle nuove fattispecie introdotte e dell’inasprimento del quadro sanzionatorio.





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