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Le nuove fattispecie penali in materia di misure restrittive UE e l’impatto sul sistema 231

  • Immagine del redattore: Massimiliano Giacchini
    Massimiliano Giacchini
  • 22 feb
  • Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 24 feb


Il decreto legislativo 211 del 2025 è stato adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha imposto agli Stati membri di prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea. In attuazione di tale obbligo, l’ordinamento ha introdotto nel codice penale un autonomo Capo I bis, collocato nel Titolo I del Libro II e dedicato ai delitti contro l’attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, riconoscendo a tali violazioni un rilievo sistematico primario in quanto espressive della tutela di interessi pubblici di rango sovranazionale e dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Il nuovo articolo 275-bis c.p. configura una fattispecie autonoma e di ampia portata che sanziona la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea. Il primo comma punisce la messa a disposizione, anche indiretta, di fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati inseriti nelle liste sanzionatorie dell’Unione europea, nonché l’omesso congelamento dei beni e la conclusione di operazioni economiche, commerciali o finanziarie vietate, comprese importazioni, esportazioni, trasferimenti di beni e prestazioni di servizi in contrasto con il quadro sanzionatorio europeo. Il contenuto concreto del divieto è determinato mediante rinvio ai regolamenti dell’Unione e ai relativi allegati, con un perimetro penale che si conforma dinamicamente ai loro aggiornamenti.

Il secondo comma tipizza espressamente l’elusione, equiparandola alla violazione diretta, e punisce chi aggira l’esecuzione della misura restrittiva mediante l’utilizzo o il trasferimento di fondi oggetto di congelamento ovvero attraverso dichiarazioni o documentazione false volte a ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o del beneficiario finale. La norma colpisce così non solo la violazione frontale del divieto, ma anche le condotte dirette a neutralizzarne l’effettività.

L’articolo 275-ter c.p. sanziona l’omessa comunicazione alle autorità competenti del possesso o controllo di fondi riconducibili a soggetti designati, rafforzando la dimensione collaborativa del sistema, mentre l’articolo 275-quater c.p. punisce la violazione delle condizioni poste nelle autorizzazioni rilasciate in deroga alle restrizioni, incidendo in particolare su settori sensibili quali l’export control e i beni a duplice uso.

L’articolo 275-quinquies c.p. introduce una ipotesi di violazione colposa, limitata ai fatti di esportazione aventi ad oggetto prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nei beni a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821, quando commessi con colpa grave, estendendo la rilevanza penale a forme di negligenza qualificata in ambiti ad alto valore strategico.

Nel medesimo capo trovano collocazione le circostanze aggravanti e attenuanti, la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, la pubblicazione della sentenza e la disciplina della giurisdizione, elementi che completano l’architettura repressiva e ne accentuano la dimensione patrimoniale e preventiva, in coerenza con la struttura economico-finanziaria delle condotte incriminate.

Il recepimento della direttiva ha inciso anche sul sistema della responsabilità amministrativa degli enti mediante l’introduzione dell’articolo 25-octies.2 nel decreto legislativo 231 del 2001, che individua quali reati presupposto le ipotesi di cui all’articolo 275-bis, primo, secondo, quarto e quinto comma, all’articolo 275-ter, primo comma, e all’articolo 275-quater, primo e secondo comma, del codice penale. Rilevano pertanto, ai fini della responsabilità dell’ente, le condotte di violazione e di elusione delle misure restrittive, l’omessa comunicazione degli obblighi informativi e le violazioni delle condizioni di autorizzazione, nei limiti espressamente richiamati dal legislatore. Resta esclusa la fattispecie colposa di cui all’articolo 275-quinquies.

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda il sistema sanzionatorio applicabile agli enti, che per le fattispecie richiamate dall’articolo 25-octies.2 abbandona il tradizionale sistema delle quote e introduce un criterio di determinazione della sanzione pecuniaria parametrato al fatturato globale annuo dell’ente, con una percentuale dall’1% al 5% per le violazioni di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo e quinto comma, e 275-quater, primo comma, e dallo 0,5% all’1% per le ipotesi di cui all’articolo 275-ter, primo e secondo comma. Qualora non sia possibile determinare il fatturato globale annuo, si applicano importi fissi sostitutivi, rispettivamente da euro 3 milioni a euro 40 milioni per le ipotesi più gravi e da euro 1 milione a euro 8 milioni per le violazioni di cui all’articolo 275-ter.

Tale opzione normativa incide in modo sensibile sull’equilibrio complessivo del sistema 231. L’ancoraggio della sanzione al fatturato, unitamente alla previsione di soglie minime, sposta il criterio di commisurazione verso la dimensione economica dell’ente, che diviene parametro preponderante nella determinazione della sanzione rispetto al disvalore concreto della condotta.

Questo tradursi, per le imprese di maggiori dimensioni, in importi particolarmente elevati anche in presenza di condotte di limitata consistenza oggettiva, ferma restando la centralità della colpa di organizzazione quale presupposto della responsabilità dell’ente.

Se il nuovo impianto sanzionatorio costituisce l’elemento di maggiore evidenza della riforma, altrettanto rilevanti sono i profili che incidono sulla configurazione del rischio e sulla struttura dei modelli organizzativi.

Particolare attenzione merita l’articolo 275-bis, comma 2, c.p., che estende la rilevanza penale alle condotte elusive delle misure restrittive. Rientrano in tale ambito assetti negoziali costruiti per neutralizzare il divieto mediante triangolazioni, interposizioni fittizie, documentazione mendace o strutture contrattuali volte a schermare il beneficiario effettivo o a dissimulare la destinazione dei beni attraverso la frammentazione della filiera.

Assumono rilievo, in questo contesto, transazioni che coinvolgano giurisdizioni caratterizzate da incrementi anomali di flussi verso mercati soggetti a restrizioni, controparti prive di effettiva consistenza economica o incoerenze evidenti tra beni forniti e attività dichiarata.

Tali elementi dovranno trovare una specifica collocazione nei protocolli interni, attraverso l’individuazione di criteri oggettivi che attivino un livello di verifica rafforzato quando ricorrano circostanze idonee ad aumentare il rischio di elusione del divieto. La complessità di un’operazione transnazionale, pur fisiologica nel commercio internazionale, impone infatti che le procedure non si esauriscano nel controllo formale dei passaggi contrattuali, ma prevedano meccanismi di riesame della coerenza complessiva dell’operazione rispetto al quadro sanzionatorio applicabile, con particolare attenzione alla destinazione dei beni e ai soggetti coinvolti.

Il modello organizzativo dovrà innanzitutto individuare i fattori che impongono un approfondimento dell’operazione, quali il coinvolgimento di giurisdizioni a rischio, l’interposizione di soggetti privi di adeguata sostanza economica o incoerenze tra beni forniti e attività dichiarata. Al ricorrere di tali elementi, le procedure dovranno prevedere l’attivazione di un livello di verifica rafforzato, con chiara individuazione delle funzioni competenti, dei controlli da effettuare e dei passaggi autorizzativi necessari per procedere.

L’intensità delle verifiche si modula in rapporto alla tipologia della transazione e alla concreta esposizione dell’ente, entro il perimetro delle attività ragionevolmente esigibili in relazione alla struttura e alla dimensione dell’impresa, assicurando tracciabilità delle decisioni e precisa allocazione delle responsabilità.

La solidità del sistema organizzativo si misura nella capacità di integrare tali presidi nei processi decisionali e di documentare le verifiche svolte, così da rendere verificabile, anche ex post, la correttezza delle scelte adottate secondo il parametro dell’idoneità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 231 del 2001.

Un ulteriore profilo attiene alla tecnica del rinvio dinamico che connota le nuove fattispecie. Il contenuto del divieto è determinato mediante richiamo ai regolamenti dell’Unione europea, alle liste dei soggetti designati e agli allegati tecnici relativi a beni e tecnologie soggetti a restrizione, fonti suscettibili di aggiornamenti anche frequenti in ragione dell’evoluzione del contesto geopolitico e delle decisioni del Consiglio. Ne consegue che il perimetro del penalmente rilevante si conforma a tali modifiche e può variare indipendentemente da un intervento del legislatore nazionale.

In tale assetto il rinvio dinamico non pone soltanto un problema di aggiornamento formale del modello, ma incide sulla struttura stessa delle procedure, che devono essere progettate per recepire in modo continuo le variazioni delle liste e degli allegati applicabili. Il sistema interno deve quindi prevedere meccanismi stabili di monitoraggio delle fonti europee e modalità operative capaci di incorporare tempestivamente le modifiche nella prassi decisionale, senza richiedere ogni volta interventi strutturali sul modello organizzativo.

La verifica dell’idoneità ex articolo 6 si concentra così sulla capacità dell’organizzazione di mantenere nel tempo una coerente integrazione tra disciplina europea vigente e processi decisionali interni, assicurando che le scelte operative siano assunte sulla base del quadro normativo effettivamente applicabile al momento della loro adozione.


Massimiliano Giacchini

Avvocato penalista - AML/Financial Crime & D.lgs. 231/2001

 
 
 

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