Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 ("decreto sicurezza")
- SLC
- 16 apr
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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2025 il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (cd. “decreto sicurezza“), recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario“.

ll provvedimento contiene gran parte delle norme già previste nel disegno di legge all’esame del Parlamento (c.d. Ddl Sicurezza) il quale, a causa di un iter parlamentare particolarmente travagliato e taluni riievi da parte della Presidenza della Repubblica, non era stato ancora approvato. Al fine di superare tale criticità il Governo ha ritenuto pertanto di inserire le relative disposizioni in un decreto legge (superando, con una serie di emenamenti, gran parte delle criticità evidenziate dalla Presidenza della Repubblica), che è pertanto attualmente all’esame del Parlamento per la relativa approvazione.
Sotto il profilo penalistico - lasciando da parte in questa sede ogni considerazione sulla legittimità del ricorso allo strumento del decreto legge per l'introduzione di nuove fattispecie di reato e le criticità connesse al ristrettissimo termine di entrata in vigore del provvedimento - il Decreto ha introdotto una serie di nuovi reati e di circostanze aggravanti che, in termini di estrema sintesi, di seguito si riportano:
si eliminano le norme sostanziali e procedurali che prevedevano il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti di donne incinte e di madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni, sostituendo al contempo la facoltà, con l'obbligo, che la pena sia eseguita in un istituto a custodia attenuata per madri (ICAM);
si stabilisce che le persone extracomunitarie che vogliano acquistare una scheda telefonica producano (peraltro come tutti gli altri soggetti) il documento di riconoscimento e non più, inderogabilmente, il permesso di soggiorno come originariamente previsto nel Ddl;
si introduce il nuovo reato di cui all'art. 415-bis, c.p., rubricato "rivolta allinterno di un istituto penitenziario" il quale punisce con la pena da uno a cinque anni coloro i quali, all'interno di un istituto penitenziario, partecipino ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite;
si esplicita, in maniera netta, quanto già implicitamente previsto nella legge n. 242 del 2016 (che ha autorizzato la produzione e il commercio della cannabis light solo per alcune finalità agricole o industriali, ma non ricreative), stabilendo espressamente che l’importazione, la lavorazione, il possesso, la cessione, la distribuzione, la vendita, il trasporto e la spedizione delle infiorescenze di cannabis light al di fuori dei casi espressamente autorizzati dalla legge in esame, determina l'applicazione delle norme penali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
si introduce un'aggravante ad effetto speciale per il reato di danneggiamento di cose mobili o immobili altrui commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo in particolare la pena della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e la multa fino a 15.000 euro allorquando"i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia";
si introducono due circostanze aggravanti ad effetto speciale (aumento fino alla metà della pena) per i reati di violenza o minaccia (art 336, c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art 337, c.p.), qualora le condotte ivi previste siano realizzate in danno di un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza;
si amplia la fattispecie di reato di lesioni compiute in danno di ufficiali o agente di polizia giudiziaria o del personale esercente una professione sanitaria, comprendendo ora anche le ipotesi di lesioni non gravi o gravissime per le quali viene in particolare prevista la pena della reclusione da due a cinque anni;
si introducono due nuove fattispecie di reato nella lotta al terrorismo: il delitto di detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270- quinquies.3, c.p.), con il quale si punisce con la pena da due a sei anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni per costruire o utilizzare, con finalità di terrorismo, armi di vario tipo, anche chimiche o batteriologiche e quello di diffusione o divulgazione, anche online, di materiale esplodente (art. 435, secondo comma, c.p.), per il quale viene prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni;
si aggiunge un periodo all'ultimo comma dell'art. 639, c.p. che punisce ora con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da €1.000 a €3.000 chiunque deturpi o imbratti beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere lonore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene;
si introduce il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis, c.p.), che punisce gli autori con la reclusione da due a sette anni e per il quale viene prevista una procedura semplificata di reintegrazione nel possesso del denunciante, eseguita tempestivamente dalla polizia giudiziaria;
si introduce un nuovo ultimo comma all'art. 339, c.p., che estende le aggravanti ivi previste ai casi in cui la violenza o la minaccia sia commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici;
si sostituisce la sanzione della multa da € 1.000 e € 4.000 con la reclusione fino a un mese e la multa fino ad €300 (da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite) nei confronti di chiunque impedisca la libera circolazione su strada (i cc.dd. blocchi stradali).
Di seguito il testo del Decreto legge.
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