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Competenze

Rapporti con le Autorità e procedimenti sanzionatori

ANTIRICICLAGGIO

ADEGUATA VERIFICA          SEGNALAZIONI OPERAZIONE SOSPETTE          TITOLARE EFFETTIVO

I professionisti di SLC assistono le società e gli enti nei procedimenti sanzionatori di cui al D.lgs. 231/2007, conseguenti alla violazione della normativa relativa alle segnalazioni per operazioni sospette (SOS) e a quella connessa agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Il procedimento è stato da ultimo oggetto di un circolare esplicativa da parte del MEF (n. 56499 del 17 giugno 2022), relativa in particolare:

- alle violazioni degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore;

- all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d’Italia e dell’IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, per l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni più gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente;

- all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e al personale delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente, salva la competenza della CONSOB all’irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente;

- all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III (Misure ulteriori) del decreto in ordine alla circolazione del contante e dei titoli al portatore, al divieto di apertura e utilizzo di libretti anonimi e all’obbligo di comunicazione al MEF delle suddette violazioni.

L’art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 prevede un termine di due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all’amministrazione procedente. Il termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell’interessato di essere audito nel corso del procedimento e, a tali effetti, il procedimento si considera concluso con l’adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.

Di particolare rilevanza nella materia de qua risulta poi l'estensione del principio del favor rei, che determina in taluni casi la non sanzionabilità di comportamenti o atti che, per effetto di norme sopravvenute, siano da ritenersi non più meritevoli di sanzione amministrativa ovvero siano sanzionate con minor rigore.

 

ANTICORRUZIONE

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE      ENAC         SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. Legge Anticorruzione) è volta a contrastare i fenomeni corruttivi nelle amministrazioni pubbliche nonché nelle società in controllo pubblico.

Perno della previsione normativa in esame è il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, documento programmatico che ogni amministrazione o ente è tenuto a redigere al fine di individuare il grado di esposizione al rischio di corruzione indicando al contempo le misure organizzative implementate a fine di prevenire il coefficente di rischio individuato.

In questo quadro SLC assiste gli Enti e le altre pubbliche amministrazioni nella seguenti attività:

  • Consulenza giuridica sulle disposizione di cui alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 33/2013;

  • Supporto nella redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e relativa revisione;

  • Predisposizione della relazione annuale del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione,

  • Formazione del personale.

Lo Studio presta inoltre la propria assistenza nell'ambito dei procedimenti innanzi all'ANAC per l’esercizio del potere sanzionatorio finalizzato all’irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:
a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità ex artt. 211, comma 1, 213, commi 9 e 13; 106, commi 8 e 14 e 107, comma 4, codice nonché ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (artt. da 60 a 96), Regolamento di esecuzione ed attuazione e delle Linee guida emanate in materia;
b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A. o alle S.O.A. ex artt. 213, comma 13; 80, comma 12 e 84, comma 4-bis, codice;
c) violazione dell’obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all’Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante ovvero l’avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante ex art. 211, comma 1, e art. 213, comma13;
d) violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 80, commi 12 e 14; 84, comma 4-bis, codice; art. 74, comma 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione;
e) violazione delle previsioni dell’art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione, da parte delle SOA.

MISURE INTERDITTIVE ANTIMAFIA

ATTESTAZIONE SOA       AGENZIA NAZIONALE BENI CONFISCATI     AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

L'interdittiva antimafia è il provvedimento emesso dal Prefetto al fine di prevenire il pericolo di infiltrazione mafiosa in ambito economico e, più nello specifico, in quello degli appalti pubblici. 
Se inizialmente il novero dei soggetti raggiungibili da tale provvedimento era estremamente limitato, l'applicazione di tale misura si è nel tempo progressivamente ampliata, sia con riguardo ai soggetti destinatari della misura sia al genere di attività sottoponibili ad interdittiva
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Le esigenze di prevenzione connesse alla tutela dell’ordine pubblico e dell’integrità del mercato e la natura discrezionale del Prefetto nella materia de qua non può però prescindere dal doveroso rispetto del principio di ragionevolezza in materia di emanazione dei provvedimenti amministrativi.

Ciò vale in particolare allorquando l’Autorità di Pubblica Sicurezza è chiamata a valutare, ai fini dell'adozione del provvedimento finale, le sentenze o gli altri provvedimenti pronunciati in sede penale nell’ambito di relativo procedimento. Sovente si verificano infatti conflitti tra le determinazioni assunte dell’Autorità amministrativa e quelle adottate dal Giudice in sede penale, le quali possono dar luogo ad antinomie valutative nei confronti del medesimo soggetto. 
Ciò vale, a magior ragione, nell'ambito delle c.d. interdittive ‘’a cascata’’, che vedono come destinatari soggetti economici sostanzialmente ‘sani’ ancorchè ritenuti non adeguatamente resistenti al vaglio discrezionale dell’Autorità prefettizia. 
Forti della ventennale esperienza in ambito processual penalistico, i professionisti di SLC hanno maturato una specifica competenza nella materia, finalizzata a limitare il rischio che valutazioni favorevoli operate dal Giudice penale vengano di fatto nullificate da un’istruttoria amministrativa non adeguata, come tale suscettibile di condurre all’emanazione di provvedimenti prefettizi irragionevoli ed ingiustamente lesivi dei diritti dell'interessato. 
 

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Questo sito non ha finalità promozionale ed è finalizzato alla conoscenza delle diverse attività svolte dallo Studio e dai professionisti che lo compongono. Qualora necessitiate di informazioni specifiche in ordine ad una questione di nostra competenza compilate il form in basso e verrete ricondattati

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