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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.90/2024: "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"

Aggiornamento: 23 lug 2024

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 2-7-2024 la Legge n.90/2024 riguardante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici".


Detto provvedimento, oltre ad aver previsto una serie di misure finalizzate alla protezione delle infrastrutture digitali critiche, ha apportato rilevanti modifiche sia alle norme del codice penale in materia di reati informatici e telematici sia a quelle del codice di procedura penale volte a garantirne l'accertamento.

L'art. 16 della Legge, ha in particolare introdotto una circostanze aggravante alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p., introducendo un nuovo comma 2-ter che punisce oggi più severamente la truffa commessa a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione, nonché a quelle di cui agli artt. 617-bis e 617-quater, c.p., che prevedono ora due nuovi commi che inaspriscono le pene per le condotte ivi rispettivamente incriminate allorquando esse siano commesse da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri, da un investigatore privato anche abusivo, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

La norma in commento ha poi introdotto due attenuanti comuni, una "per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies" (art. 639-ter, cp.p.) ed una "per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies" (art. 623-quater, c.p. quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuita’ del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita’. In entrambe le norme è poi prevista altresì un'attenuante ad effetto speciale qualora i medesimi delitti siano comessi da "chi si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi" in tal caso, prevede ora tale disposizione normativa, "non si applica il divieto di cui all’articolo 69, quarto comma" (art. 639-ter e 623-quater, c.p.).

Il medesimo art. 16 ha poi introdotto nuove fattispecie di reato, quali l'estorsione commessa mediante reati informatici (art. 629, comma 3, c.p.p) nonché la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1) .

Infine, la medesima disposizione normativa ha significativamente inasprito alcune della fattispecie già esistenti, quali in particolare: l'art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), l'art. 615-quater c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici), l'art. 617-bis c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), l'art. 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), l'art. 617-quinquies c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) e l'art. 617-sexies c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).

Con riferimento alle norme procedurali, si segnala in particolare l'introduzione di una nuova lettera (7 ter), all'art. 407 c.p.p. in tema di durata massima delle indagini preliminari, che risula oggi essere di due anni anche qualora esse siano relative ai delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico»

Di assoluto rilievo, anche in ragione dei possibili riflessi che detta previsione normativa può riverberare relativamente all'indipendenza della indagini giudiziarie rispetto all'azione dei servizi di intelligence, è infine la previsione contenuta nel comma 4-bis.4. dell'art. 22, a mente del quale "Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti tecnici irripetibili in relazione ai delitti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, informa senza ritardo l'Agenzia, che mediante propri rappresentanti può assistere al conferimento dell'incarico e partecipare agli accertamenti. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche quando agli accertamenti si procede nelle forme dell'incidente probatorio".

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